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REGIME FISCALE “RIENTRO DEI CERVELLI”: VANTAGGI E CARATTERISTICHE

1. Introduzione

Negli ultimi anni, al fine di favorire lo sviluppo economico del Paese, il sistema fiscale italiano ha introdotto una serie di misure agevolative volte ad attirare “capitale umano” in Italia.
Ad oggi, infatti, uno dei regimi fiscali più favorevole è garantito ai cosiddetti lavoratori Impatriati, ossia coloro che decidono di trasferire la propria residenza in Italia, permanendovi per almeno 24 mesi.

2. La platea dei fruitori dell’agevolazione e le tipologie di reddito

L’agevolazione fiscale è applicabile alle persone fisiche, sia con cittadinanza europea sia extra-europea (purché cittadini di Paesi con i quali l’Italia abbia stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sul reciproco scambio di informazioni fiscali).

I soggetti, potenziali beneficiari del regime “Impatriati” o “Rientro dei Cervelli”, devono possedere determinati requisiti, ossia:

  • essere laureati,
  • non aver avuto residenza fiscale in Italia per almeno 24 mesi precedenti il trasferimento,
  • svolgere, successivamente al trasferimento, la propria attività lavorativa per almeno 2 anni e prevalentemente in Italia (di seguito, circolare 17/2017 dell’Agenzia delle Entrate).

Possono, inoltre, usufruire di questo beneficio fiscale anche gli “Impatriati” Italiani che, una volta trasferiti all’estero, non hanno mai provveduto all’iscrizione all’Aire – sempre che, però, abbiano mantenuto per almeno 24 mesi la propria residenza fiscale in altro Stato.

Le tipologie di reddito assoggettabili all’agevolazione sono:

  • i redditi derivanti da lavoro dipendente,
  • i redditi derivanti da lavoro autonomo,
  • i redditi d’impresa.

3. Le percentuali di esenzione

L’agevolazione garantita dal regime fiscale “Rientro dei Cervelli” consiste nella esenzione dalla base imponibile Irpef di una parte di reddito pari al 70 o al 90%, a seconda della regione di residenza (90% nel caso il radicamento della residenza in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 70% in tutte le altre regioni).
Dunque, il reddito derivante da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa parteciperà all’imposizione sui redditi solo per il 30 o per il 10% del suo ammontare complessivo.

L’agevolazione spetta a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia, e per i successivi 4 anni.
I benefici fiscali per i lavoratori “impatriati” avranno, quindi, una durata di 5 anni, prorogabili per ulteriore 5 anni, con esenzione ridotta al 50%, qualora l’Impatriato (suo coniuge o altro convivente) acquisti un immobile residenziale in Italia, oppure qualora egli abbia figli minorenni o figli a carico.
Attenzione: qualora i figli minorenni o a carico fossero almeno 3, il beneficio fiscale sarà del 90% anziché del 50 come prima detto.

4. Il “Trasferimento di Residenza”

Comprese le importanti caratteristiche del regime fiscale agevolativo riconosciuto (a determinate condizioni) ai lavoratori Impatriati, appare utile ora soffermarsi su di un concetto particolarmente importante rispetto al tema fino ad ora trattato:

quando un lavoratore può considerarsi residente in Italia?

Per dare risposta a questa domanda, appare necessario fare riferimento all’art. 2 del TUIR nella parte in cui si legge che sono residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta – cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), – sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Nello specifico, l’articolo 2 TUIR indica i seguenti 3 criteri di collegamento territoriale, determinanti al fine di stabilire se vi sia o meno residenza fiscale in Italia:

  1. iscrizione, per la maggior parte del periodo d’imposta, nelle anagrafi della popolazione residente;
  2. domicilio (luogo della dimora abituale), per la maggior parte del periodo d’imposta, nel territorio dello Stato;
  3. residenza (sede principale dei propri affari e interessi), per la maggior parte del periodo d’imposta, nel territorio dello Stato.

Tali condizioni sono tra loro alternative, di talché la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, come soggetto residente in Italia.

Infine, è bene specificare che, ai sensi della circolare 17/2017 dell’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione fiscale risulta applicabile ai soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, dovendosi a tal fine fare riferimento […] all’articolo 23 del TUIR che considera prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo quando prestati nel territorio dello Stato, anche se remunerati da un soggetto estero.
Difatti, uno dei presupposti fondamentali per l’applicazione del regime agevolato “Rientro dei Cervelli” è che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio dello Stato (riferendosi, in tal caso, ai 183/184 giorni di cui sopra), prescindendo dalla allocazione del “cliente” del professionista (che, dunque, potrà essere anche estero).

Dott.ssa Adriana Valentino

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