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Regime Forfettario 2021: come funziona? Requisiti, tassazione e limiti per le partite IVA

Mentre la legge di bilancio 2020 aveva apportato importanti modifiche al regime forfettario, la legge di bilancio per il 2021 non interviene in questo regime agevolato, confermando la normativa per l’anno prossimo.

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1. A chi è destinato il regime forfettario?

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato destinato alle persone fisiche esercenti attività economiche, arti e professioni. Ma non tutti possono accedervi. 

2. Requisiti di accesso

Vediamo ora quali sono i requisiti richiesti, requisiti che valgono sia per coloro che aprono una nuova attività che per coloro che hanno già un’attività e voglio passare al regime forfettario.   

  • Conseguire ricavi o percepire compensi ragguagliati ad anno non superiori a 65mila €. Se ci sono più attività e più codici ATECO bisogna considerare il totale. Per “ragguagliati ad anno” si intende prendere i 65mila € spalmandoli sui 12 mesi. Se io avessi percepito solo nell’ultimo bimestre sarei sotto la soglia dei 65mila e ma sarei sopra al ragguaglio annuale. 
  • Non aver erogato compensi o pagato stipendi (o salari a progetto) a collaboratori superiori a 20mila euro. In questa cifra rientrano anche gli eventuali redditi erogati in conseguenza di associazione in partecipazione o per prestazioni rese dai collaboratori familiari.

3. Cause di esclusione

Non possono invece accedere al regime forfettario:

  • coloro che si avvalgono di speciali regimi Iva
  • i non residenti (ad eccezione di coloro che risiedono negli stati membri dell’UE o in uno stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato)
  • soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che sono allo stesso tempo soci di società di persone, soci di società trasparenti, associazioni professionali o imprese familiari. Quindi se sei socio di snc, sas o sei un associato in partecipazione o sei un collaboratore familiari non puoi accedere al regime forfettario 
  • coloro che controllano direttamente o indirettamente una società a responsabilità limitata che esercita attività direttamente o indirettamente riconducibile all’attività che svolgono in regime forfettario
  • le persone fisiche la cui attività sia rivolta prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali siano intercorsi rapporti nei due anni precedenti di imposta. Dunque non posso licenziarmi e poi aprire una partita iva e fatturare prevalentemente al mio ex datore di lavoro. Non è compreso chi inizia un’attività dopo aver svolto un tirocicio o un praticantato obbligatorio
  • il lavoratore dipendente che ha un reddito annuale lordo (RAL) superiore a 30mila €. Vale anche per un reddito annuale lordo determinato da pensione. E’ possibile se il contratto di lavoro è cessato in quell’anno

4. Uscita dal regime forfettario

L’uscita da questo regime è consigliata solo se vengono meno uno o più dei requisiti base. La circostanza più comune è quella del superamento della soglia dei 65mila euro di ricavi annui. In questo caso si uscirà automaticamente dal regime forfettario dall’anno successivo.  Se si viene a presentare questa eventualità non sarà necessario inviare comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, sarà sufficiente modificare il proprio comportamento a livello contabile e amministrativo, partendo dalla fatturazione elettronica con l’applicazione dell’IVA.

5. Determinazione imposta sostitutiva da pagare

Passiamo ai costi di gestione, o per meglio dire alla percentuale sulla quale si basa l’imposta sostitutiva (le tasse). Ad ogni attività, che viene contrassegnata con uno specifico codice ATECO (alla stessa partita Iva possono essere abbinati più codici), è assegnato un coefficiente di redditività (cioè la percentuale con la quale si determina il reddito) che tiene conto delle caratteristiche proprie di quella attività, e su quelle determinando una stima forfettaria dei costi sostenuti dall’imprenditore/professionista. Facciamo alcuni esempi: il commercio ha un coefficiente di redditività del 40%, con il considera forfettariamente il 60% dei ricavi come costi, i professionisti avendone meno (almeno sulla carta) avranno un coefficiente del 78%, gli artigiani del 67% (tutti i coefficienti legati ai codici ATECO li trovi qui). 

Una volta individuato il coefficiente di redditività non ci saranno difficoltà nel calcolo dell’imposta sostitutiva: sarà infatti sufficiente moltiplicare i ricavi per il coefficiente di redditività, sarà così individuato il reddito forfettario e su questo sarà applicata l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% in caso di start-up.

Un esempio? Se il ricavo lordo è di 50mila € il calcolo sarà: 50.000×67%= 33.500€x15%=5025€

oppure 50.000×67%=33.500€x5%=1650€ 

Una volta determinato il reddito in maniera forfettaria andremo a dedurre l’unico costo che è possibile dedurre con il regime forfettario: i contributi previdenziali effettivamente pagati e versati. A questo punto andremo a calcolare il reddito moltiplicando il fatturato per il coefficiente di redditività, andremo a dedurre i contributi previdenziali e sulla somma ottenuta sarà applicata l’aliquota dell’imposta sostitutiva. 

Per quanto riguarda l’aliquota al 5% per 5 anni è prevista:

  • per coloro che non abbiano esercitato nei 3 anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa anche in forma associata 
  • quando l’attività non sia una mera prosecuzione di un’attività svolta precedentemente, magari come lavoratore dipendente
  • se viene proseguita l’attività che in precedenza era svolta da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi non devono aver superato i requisiti di accesso al regime forfettario

6. Contributi previdenziali

Oltre all’imposta sostitutiva sono dovuti i contributi previdenziali. E qui è necessaria una distinzione: le agevolazioni scaturenti dal regime forfettario valgono solamente per gli iscritti alla previdenza artigiani o commercianti, in sostanza per gli iscritti in Camera di Commercio che potranno vedersi scontati i contributi previdenziali del 35% su base annuale. Questo sconto non è però un vero proprio sconto, in quanto i contributi versati si considerano versati per il 35% in meno, andando ad inficiare  sugli anni di calcolo necessari per il raggiungimento della pensione. 

Per quanto riguarda gli iscritti in gestione separata, la percentuale è sempre e comunque del 25,72%, senza agevolazioni, del reddito determinato forfettariamente.

7. Regime forfettario e inizio attività

Al momento dell’apertura della partita Iva è necessario capire quale sia il regime fiscale più adatto alla propria impresa, orientandosi tra regime forfettario, ordinario in contabilità semplificata o ordinario. In caso di ditta individuale il regime forfettario è il regime naturale di partenza, quindi in sede di inizio attività si andrà a barrare la casella relativa all’agevolazione

Per chi invece è già in attività e ha i requisiti per poter entrare e permanere nel regime forfettario dovrà semplicemente attenersi a dei comportamenti concludenti e quindi cominciare ad operare e ad utilizzare i meccanismi contabili propri del regime forfettario. 

8. Vantaggi e Svantaggi

Per quanto riguarda il regime forfettario è facile dire che i vantaggi superano di gran lunga gli svantaggi, eccoli nel dettaglio:

Vantaggi

  • Imposta sostitutiva del 15% (5% per le stat-up) al posto di IRPEF 
  • Esclusione dall’IVA e dalla fatturazione elettronica
  • Esclusione dagli studi di settore
  • Semplificazioni contabili 

Svantaggi

Non sarà possibile usufruire e avere diritto a detrazioni fiscali come ad esempio figli a carico, spese sanitarie, interessi passivi sui mutui o detrazioni per ristrutturazioni edilizi effettuate. Sarà però possibile dedurre i contributi previdenziali effettivamente pagati e versati, come abbiamo visto in precedenza. Detto questo non è vero che non si deducono le spese, perché queste sono dedotte forfettariamente (ulteriori informazioni le trovi qui).

9. Fatturazione elettronica e corrispettivi elettronici

Fatturazione elettronica

Non è obbligatoria, ma si può comunque adottare, ricordandosi di non applicare mai l’IVA. Quali sono i benefici? In realtà solo uno: saranno ridotti di un anno i tempi di prescrizione degli accertamenti, si passerà così da 5 a 4 anni per poter ricevere l’accertamento da parte degli organi competenti

Corrispettivi elettronici

Per quanto riguarda i corrispettivi elettronici non esiste una regola comune per tutte le partite Iva a regime forfettario. La norma, infatti, si basa sulla singola attività, ad esempio: se si tratta di un esercente con negozio fisico che emette scontrino fiscale c’è l’obbligo, pertanto dovrà munirsi di registratore di cassa specifico e inviare il corrispettivo elettronico. Al contrario non dovranno farlo quegli esercenti che emettono fattura cartacea (elettricisti, idraulici ecc…) o i titolari di e-commerce i cui pagamenti in entrata non richiedono scontrino fiscale.

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Il regime forfettario conviene praticamente sempre, se non in rarissimi casi. Ma per essere sicuri di avere i requisiti richiesti richiedi una consulenza a MyAccounting.it.. Avrai un consulente esperto che potrà toglierti qualunque dubbio e saprà darti tutte le informazioni di cui hai bisogno per avviare la tua attività. 

Veronica Boggian

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