REGIME OSS/IOSS: COSA CAMBIA NEL COMMERCIO ELETTRONICO
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
1. Introduzione REGIME OSS/IOSS
Regime OSS/IOSS: a partire dal 1° luglio 2021 entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva 2006/112/CE introdotte per la semplificazione degli adempimenti IVA nel commercio elettronico. Questo significa che dal secondo semestre 2021 saranno operative le nuove regole per le vendite a distanza e i marketplace. Si tratta di una serie di importanti novità che apporteranno modifiche significative delle procedure finora adottate, sia da parte delle imprese interessate, sia dell’Amministrazione Finanziaria.
Le nuove norme prevedono che i soggetti passivi, residenti e non residenti – che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE – possano aderire ai regimi opzionali OSS (senza limite di importo) e IOSS (utilizzabile solo per i beni di valore fino a 150 euro) per beneficiare della semplificazione degli adempimenti IVA.
Quali sono le principali novità?
Chi può accedere ai nuovi regimi opzionali OSS e IOSS ?
Vediamo insieme cosa cambierà dal prossimo 1° luglio 2021.
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2. Nuovi regimi opzionali e vecchio MOSS
Con l’adozione dei regimi opzionali Oss e Ioss l’Italia ha iniziato la riforma globale dell’IVA voluta dalla Commissione europea con il VAT action plan del 2016. Principali destinatari sono i soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, che operano nell’ambito del commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.
Il regime del Moss (Mini One Stop Shop) di identificazione Iva, attualmente previsto per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a consumatori finali, verrà esteso a tutti i tipi di servizi B2C, alle vendite a distanza intracomunitarie e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali e sarà inglobato, al 1° luglio 2021, nel regime OSS. A tal fine, verranno introdotti:
– Regime OSS (One Stop Shop) – per le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro a consumatori finali di un altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’Iva nello Stato membro di consumo. Il vantaggio principale di questo regime è la semplificazione nell’assolvimento gli obblighi IVA (registrazione elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro, dichiarazione IVA tramite un’unica dichiarazione elettronica OSS IVA e unico pagamento, ad esempio).
Il regime OSS è a sua volta suddiviso in due sotto regimi differenti:
– il regime OSS non UE– per i soggetti passivi (fornitori) non stabiliti nell’UE e che quindi non hanno la sede dell’attività nell’UE, non dispongono di una stabile organizzazione nell’UE e possono fare ricorso al regime non UE per le prestazioni B2C anche se registrati in uno degli Stati membri per prestazioni diverse da quelle di servizi B2C. Include inoltre le prestazioni di servizi (compresi i servizi TTE) con luogo di prestazione nell’UE effettuate nei confronti consumatori finali (non soggetti passivi).
– regime OSS UE – per i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, per tutti i servizi resi e le vendite a distanza intracomunitarie facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche. Nonché per i i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’UE con stabile organizzazione nel territorio dello Stato e i domiciliati o residenti fuori dell’UE che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. Infine i soggetti Extra-ue, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.
– Regime IOSS (Import One Stop Shop) – per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro. Possono accedere a questo regime -direttamente o tramite un rappresentante fiscale:
– i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero;
– i soggetti che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato;
– i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione europea;
– i soggetti passivi stabiliti in paesi terzi (con il quale l’Unione europea non ha concluso un accordo di assistenza reciproca) che non dispongono di una stabile organizzazione nello Stato;
– le interfacce elettroniche che facilitano le vendite a distanza di beni provenienti da Paesi terzi.
3. Transazioni per assolvimento IVA
I regimi opzionali OSS/IOSS vanno di fatto ad inserirsi in un sistema europeo di assolvimento dellIVA più centralizzato e totalmente digitale, che ricomprende transazioni del tipo:
- vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (esclusi beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
Tutte operazioni che si aggiungono ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione già inclusi nel regime MOSS che, dal 1° luglio 2021, confluirà nei nuovi regimi OSS e IOSS.
4. REGIME OSS/IOSS:Le soglie di protezione
Le novità introdotte dai regimi opzionali OSS e IOSS – che consentono di evitare l’apertura di una partita Iva in tutti gli Stati europei per assolvere l’IVA del Paese di destinazione – non è una novità assoluta. La normativa del DL 331/93 consentiva già di eseguire vendite a distanza applicando l’Iva del Paese del venditore, ma non oltre una certa soglia, variabile in ciascuno Stato, ma generalmente fissata a 35mila euro.
Con le nuove disposizioni, invece, viene introdotta la possibilità di applicare l’IVA del paese del prestatore ai soggetti con volume d’affari fino a 10.000 euro per la totalità delle vendite B2C e dei servizi TBE.
Cosa significa?
Che i fornitori di beni online, ricevendo gli ordini diretti dai consumatori o attraverso e-shop e piattaforme, dovranno sempre computare le vendite con l’Iva del Paese di destinazione del consumatore, verificando le aliquote sulla VAT search e prestando attenzione alla Nomenclatura Comune doganale per le cessioni di beni e al codice CPA (modelli Intrastat) per le prestazioni di servizi.
Per farsi trovare preparati al 1° luglio 2021 è opportuno, dunque, che le imprese che vendono beni a privati in UE aggiornino la banca dati con l’aliquota di tutti gli altri Paesi Ue, compresi quelli sotto soglia, dove cioè oggi si cede con le aliquote italiane, in quanto dovranno sempre applicare le aliquote proprie di ciascuno degli altri Paesi.
5. Registrazione sul canale telematico
A meno di due mesi dall’entrata in vigore delle nuove regole, l’Agenzia delle Entrate ha attivato i canali telematici per consentire la registrazione:
– al regime OSS Ue – da parte dei soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, ai soggetti passivi extra-Ue con una stabile organizzazione in Italia e dei soggetti extra-Ue privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia. L’accesso può essere effettuato tramite il servizio Fisconline, autenticandosi con le credenziali SPID, CIE o CNS.;
– al regime OSS non-Ue – da parte dei soggetti passivi extra-Ue privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea. Con registrazione mediante la compilazione di un apposito modulo disponibile sul sito, sia in lingua italiana sia inglese, senza autenticazione;
– al regime IOSS – da parte dei soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, dei soggetti passivi extra-Ue con una stabile organizzazione in Italia e dei soggetti passivi extra-Ue privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea. Con registrazione mediante la compilazione di un apposito modulo disponibile sul sito, sia in lingua italiana sia inglese, senza autenticazione.
ATTENZIONE!!! I soggetti iscritti al Moss al 30 giugno 2020 saranno automaticamente registrati dal 1° luglio 2021 al nuovo sistema OSS.
Novella Toloni