Regimi agevolati: cause di uscita e conseguenze
Contribuenti minimi e forfetari, come comportarsi in caso di fuoriuscita.
Come noto la Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) ha introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015 un nuovo regime fiscale agevolato, il Regime Forfettario destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti. Per saperne di più clicca qui : http://www.myaccounting.it/nuovo-regime-forfettario-conviene/ .
In questo articolo trattiamo delle cause di uscita dai regimi agevolati e delle conseguenze che tutto ciò comporta.
Regime forfetario
Cause:
- nel caso in cui si supera il limite di uno dei requisiti richiesti (limite ricavi/compensi, spese per l’impiego di lavoratori, costo complessivo beni strumentali, reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro);
- nel caso in cui si verifica una causa di esclusione (ad esempio l’adozione di regimi speciali IVA, non residenza, esercizio di attività di cessione di immobili e di mezzi di trasporto nuovi, partecipazione a società di persone, associazioni professionali o Srl trasparenti ec art.116 TUIR);
- per opzione del contribuente.
Regime dei minimi
Cause:
- in caso di violazione di uno dei requisiti richiesti (ad esempio in caso di superamento dei limiti dei ricavi e compensi, degli investimenti, o in caso di cessioni all’esportazione);
- nel caso si verifichi una delle cause di esclusione;
- in caso di libera iniziativa del contribuente.
Al verificarsi di una delle cause sopra elencate il contribuente passa al regime fiscale ordinario.
Da quando cessa:
- Regime dei minimi: dall’anno successivo a quello in cui si perde uno dei requisiti accesso e permanenza nel regime oppure nel corso dell’anno se si conseguono ricavi sopra i 45.000 euro.
- Regime forfetario: dall’anno successivo a quello in cui si perde uno dei requisiti, ma è possibile rientrarvi dall’anno successivo a quello in cui vi sono nuovamente i requisiti.
Conseguenze:
La fuoriuscita dai regimi agevolati comporta il passaggio al regime fiscale ordinario, che ha come conseguenze l’introduzione di nuovi adempimenti e la perdita di alcune agevolazioni.
- rettifica iva, in quanto l’imposta sul valore aggiunto diventa da indetraibile a detraibile, sui beni non ammortizzabili non ancora ceduti, sui servizi non ancora utilizzati e sui beni ammortizzabili entrati in funzione da meno di 4 anni (non si fa alcuna rettifica per i beni con costo inferiore a € 516,45 in quanto sono totalmente ammortizzati);
- il reddito per i contribuenti che entrano nel regime ordinario si determina con il passaggio dal principio di cassa, dove il compenso del professionista concorre a formare il reddito nel momento dell’incasso al principio di competenza per le imprese;
- assoggettamento del reddito a tassazione IRPEF ordinaria;
- tenuta della contabilità semplificata o ordinaria.
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