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registrazioni audio

REGISTRAZIONI AUDIO: QUANDO E COME POSSONO ESSERE UTILIZZATE?

Sei vittima di un’intercettazione o ne hai una in tuo possesso e non hai come agire? Ecco tutto quello che devi sapere.

Registrazioni e intercettazioni: breve premessa sulle differenze

Registrazioni:

  1. catturano conversazioni tra presenti eseguite da un privato, di sua spontanea iniziativa. 
  2. sono effettuate nei riguardi di uno o più soggetti ignari, mentre colui che registra ne è certamente consapevole. 
  3. Sono una forma di “documentazione” di quanto avvenuto tra due persone; come precisato dalla Cassazione (sentenza n. 24288/2016) queste non necessitano dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 267 c.p.p., proprio perché non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni. 
  4. Non vanno assolutamente confuse con le registrazioni di un privato effettuate sotto indicazione della polizia giudiziaria con appositi strumenti predisposti dalla stessa. 

Intercettazioni: 

  1. consistono nell’apprensione occulta, in tempo reale, del contenuto di una conversazione o di una comunicazione in corso tra due o più persone da parte di altri soggetti, estranei al colloquio, con appropriati strumenti tecnici di percezione elettro-meccanici o elettronici particolarmente invasivi ed insidiosi, idonei a captarne i contenuti, facendo venir meno la  segretezza del colloquio.

Registrazioni: quali sono i requisiti di liceità? Cosa prevede la legge?

La legge dice che è lecito registrare una conversazione tra presenti purché: 

  1. non avvenga nella privata dimora dell’ignaro soggetto registrato o in altro luogo privato di pertinenza dello stesso: ad esempio, in casa della madre, l’abitazione di un suo parente o amico , il suo luogo di lavoro, presso il suo avvocato ecc. Se così fosse, il soggetto che registra integra il reato  di illecita interferenza nella vita altrui all’art.615-bis c.p.; 
  2. a registrare sia un soggetto che fa parte del gruppo tra cui si sta tenendo la conversazione. In questo caso non vige alcun divieto. Questi può registrare. 

In altre parole, la registrazione tra presenti effettuata nella dimora del registrato è illegittima solo se a farla è un terzo.  

Se invece avviene nell’abitazione del soggetto registrante o in qualsiasi luogo di pertinenza dello stesso (ad esempio nella sua macchina) o, ancora, in una pubblica via o all’interno di un esercizio pubblico è perfettamente lecita dato che non viene compromessa la privacy.

Casi di illegittimità: chiarimenti

La registrazione è illegittima se: 

  1. è effettuata da una persona terza oppure se la stessa non è presente alla conversazione audio; 
  2. il soggetto “registrante” si allontana lasciando attivo un registratore e attende che il soggetto “registrato” dica qualcosa sentendosi libero di parlare; 
  3. avviene in luogo di privata dimora del soggetto ignaro di esser registrato o in altro luogo privato di pertinenza dello stesso.

Registrazioni: Quando è possibile diffonderle?

diffondere registrazioni audio

Una registrazione, purché legittima, può essere diffusa a terzi senza correre il rischio di essere accusati di lesione della altrui privacy in presenza di due requisiti: 

  1. se c’è il consenso dell’interessato; 
  2. se la diffusione si rende necessaria per tutelare un proprio o un altrui diritto. 

In mancanza di tali presupposti, non è possibile diffondere o pubblicizzare la conversazione registrata, altrimenti si incorrerà nel reato di cui all’art. 167 d. lgs. 196 del 2003, Cass. sent. n. 18908/2011. L’unica ipotesi in cui è possibile divulgare le registrazioni anche in assenza dei predetti requisiti  è il caso in cui la registrazione sia portata a conoscenza di soggetti preposti alla tutela dei diritti dei cittadini quali ad esempio: giudice, forze dell’ordine, pubblico ufficiale.

Registrazioni: è possibile usarle nei processi? Hanno efficacia probatoria?

Sì, è possibile utilizzare le registrazioni nei processi, purché avvenute legittimamente. Ciò in base dell’art. 24 comma 1, lettera f)del codice Privacy, che prevede “il trattamento dei dati personali  può prescindere dal consenso dell’interessato se la diffusione avviene per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive, per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”Si precisa che tra i dati personali sopra richiamati rientrano le informazioni acquisite tramite le immagini e la voce della persona fisica. 

A tal proposito si richiama l’orientamento della Corte di Cassazione SS. UU.,(sentenza 36747/2003) in cui ha precisato che la registrazione fonografica di una conversazione o di una comunicazione ad opera di uno degli interlocutori costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo. 

Pertanto le registrazioni fanno piena prova documentale. È quindi possibile introdurle nel corso di svariati processi: procedimento disciplinare dinanzi al proprio datore di lavoro, in una causa di separazione o divorzio per dimostrare un tradimento, in un giudizio per il recupero di un credito, per provare l’ammissione del debitore. 

Tuttavia, le registrazioni hanno un’efficacia probatoria diversa a seconda del tipo di processo in cui vengono utilizzate. Vediamola insieme.

Processo civile:  

  • le registrazioni costituiscono prova solo se non contestate espressamente dalla parte contro cui sono prodotte. In altri termini, se l’avversario disconosce l’oggetto della registrazione e contesta che i fatti siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalla stessa, la registrazione non ha efficacia probatoria, ossia non vale più come prova.  
  • Se invece non vengono contestate, per essere utilizzate come prova è necessario che il consulente tecnico nominato dal giudice ne trascriva il contenuto. 

Processo penale: 

  • La registrazione avvenuta lecitamente è utilizzabile nel processo penale, costituendo la stessa una prova documentale liberamente valutabile dal giudice. 

La registrazione può: 

  • essere consegnata immediatamente al pubblico ministero congiuntamente all’atto di querela, a sostegno del reato rappresentato con la stessa querela.  
  • essere prodotta da parte dell’indagato o della persona offesa, mediante i difensori, nel corso delle indagini, in qualsiasi momento.  
  • Essere acquisite dal Tribunale, su richiesta degli interessati, nel caso in cui le indagini si sono concluse ed è iniziato il processo se ne può chiedere l’acquisizione al tribunale. Non occorre che la registrazione venga trascritta da un consulente: il nastro o l’apparecchio sul quale è impressa costituisce direttamente la prova documentale e il pubblico ministero o il tribunale potranno – eventualmente – nominare un consulente o un perito la trascrizione del nastro.  
  • La Cassazione penale (sentenza n. 5241/2017) ha ribadito la liceità dell’utilizzo di registrazioni audio e video come prove documentali, precisando che costituisce prova documentale valida e particolarmente attendibile, perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico, in quanto la persona che registra … è pienamente legittimata a rendere testimonianza, e quindi la documentazione del colloquio esclude qualsiasi contestazione sul contenuto dello stesso.
    L’acquisizione rientra pienamente nell’ipotesi di cui all’art. 234, comma 1, c.p.p., che definisce documento tutto ciò che rappresenta «fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo».  

In merito, la giurisprudenza (Cass., SS.UU., n. 36747/2003) ha chiarito che il nastro contenente la registrazione vale come documentazione fonografica del colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa.

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