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registro operatori criptovalute

Registro Operatori Cripto – I nuovi regolamenti e cosa cambia per i piccoli investitori

Il governo italiano vuole monitorare i player del settore crypto e vuole farlo attraverso il registro degli operatori cripto. Non è una novità che quando un settore comincia ad attrarre capitali il fisco cominci ad interessarsene in maniere sempre più profonda.

Lato fiscale, il legislatore è silente. Non abbiamo una normativa definita che ci indichi il cosa, il come e il quando pagare con assoluta precisione e per farlo, perché dobbiamo farlo e chi dice il contrario mente sapendo di mentire, dobbiamo ahimé affidarci alle pronunce dell’agenzia delle entrate che avvengono mediante interpello, alle sentenze delle commissioni tributarie, a quanto avviene nelle corti europee e all’interpretazione degli addetti ai lavori.

Sono Carlo Alberto Micheli, Avvocato e Dottore commercialista, fondatore di Myaccounting.it, ho creato il percorso Cryptotax – Le tue monete in regola con il fisco

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In questo articolo vedremo insieme:

  • Chi sono i destinatari di questo nuovo obbligo
  • Quali requisiti deve avere l’operatore per essere in regola
  • Quali sono i dati trasmessi
  • Cosa cambia per i piccoli investitori
  • Cosa ci riserveranno i nuovi regolamenti

1. Registro operatori cripto: Chi sono i destinatari di questo nuovo obbligo

Dal 16 maggio vige l’obbligo di iscrizione al Registro OAM per gli operatori in criptovaluta.

Ma chi sono gli operatori?

Gli operatori sono chi professionalmente svolge funzioni di cambio moneta virtuale, da la possibilità di acquisto, vendita e scambio di criptovalute e token contro moneta FIAT, gestisce portafogli e chi in genere mediante pagamento converte in token o monete virtuali.

Quanti svolgono l’attività, anche online, in Italia, e sono in possesso dei requisiti di legge, potranno continuare a farlo ma dovranno presentare domanda di iscrizione al Registro entro i 60 giorni successivi al 16 maggio. In caso di mancato rispetto del termine o di diniego all’iscrizione da parte dell’OAM, l’eventuale esercizio dell’attività sarà considerato abusivo.

E questo si ripercuote sull’investitore? Se io opero con un player abusivo e questo viene sanzionato o addirittura oscurato, rischio di non potervi più accedere. Dal punto di vista dichiarativo poco cambia, perché potrei comunque operare con player che non hanno sede qua li dichiaro ugualmente e conservo idonea documentazione.

Non vi sono adesso indicazioni che proibiscano l’utente a operare con chi non è iscritto all’oam, l’obbligo riguarda l’operatore, non l’investitore. Ad oggi.

2. Quali requisiti deve avere l’operatore per essere in regola

L’operatore deve essere soggetto (fisico o giuridico) comunitario, pagare il contributo iscrizione una tantum, possedere una PEC e una firma digitale (del legale rappresentante).

All’articolo 3 della circolare 41/22 dell’oam vengono definiti i  10 requisiti richiesti dalla legge:

  1. la denominazione sociale;
  2. la natura giuridica del soggetto;
  3. il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato;
  4. la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa;
  5. per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione Europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
  6. il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante;
  7. un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
  8. l’indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;
  9. l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’”Allegato 2” del Decreto Mef 13 gennaio 2022, che ne costituisce parte integrante;
  10. le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività online, con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.

Potremmo dire che la parte relativa all’iscrizione è abbastanza semplice, diverso è il caso della comunicazione trimestrale.

3. Quali sono i dati trasmessi

“Gli operatori dovranno trasmettere trimestralmente la lista dei loro clienti e le operazioni da questi effettuate”

In un’ottica di trasparenza!? Più che trasparenza è un vero e proprio controllo.

E ora voi direte, ma questo mi agevola lato dichiarazione dei redditi?

Esattamente, no! Non cambia, anzi peggiora. Perché questi operatori non sono sostituti di imposta, non fanno la dichiarazione per voi così come fanno le banche quando avete le azioni depositate nei dossier titoli.

Il contribuente è obbligato (art. 4 d.lgs 167/90) a monitorare il possesso delle proprie monete virtuali (Quadro Rw) e a pagare le plusvalenze sui guadagni ottenuti (quadri RT, RL, RM). E deve farlo anche bene, nonostante la normativa sia molto confusionaria, e se non lo fa bene – Bene per chi?! –  rischia anche di esser sanzionato perché in ogni caso le autorità hanno accesso a tutte le nostre operazioni fatte.

Le cose son due: o tutto questo, come credo vivamente io, si inserisce in un’ottica di chiarificazione o regolamentazione più permeante che ci metta al riparo da arbitri del fisco oppure siamo alla follia totale. Io non mi sorprendo più sapete.

4. Cosa cambia per i piccoli investitori con il registro degli operatori cripto

Nella sostanza niente, quello che facevamo prima del registro possiamo continuare a farlo anche adesso. Non ci sono cambi su cosa possiamo o non possiamo fare adesso rispetto a prima. La differenza sta nella forma: per non incorrere in difetto difensivo dovremo prestare massima attenzione alla conservazione documentale. In cryptotax ho dedicato intere lezioni a spiegare come predisporre la giusta documentazione e cosa fare durante gli accertamenti fiscali crypto.

Nel 2022 sono già a tre accertamenti, che si stanno concludendo. Sul mio canale youtube racconto cosa è successo.

https://www.youtube.com/watch?v=VEpV-KshAvQ

5.Cosa ci riserveranno i nuovi regolamenti

In Italia la svolta legislativa ci sarà dopo che in Europa verrà approvato il regolamento Mica (acronimo di Market in crypto asset, atteso quest’anno). Nonostante ci sia una volontà parlamentare in tal senso, vista la presentazione recente di un disegno di legge non credo che questo arrivi nel breve a diventare legge. Al momento quello non ha nessun valore!

Il rischio di approvazione di una legge sulla regolamentazione crypto prima della normazione comunitaria porrebbe a rischio la legge stessa che qualora contenesse disposizioni in conflitto con il regolamento europeo verrebbe immediatamente disapplicata.

Ora: Voi fareste una legge con tanto di discussioni in commissione, iter di approvazione bicamerale, promulgazione e tutto il resto sapendo che potrebbe esser da li a breve disapplicata?

Io non credo che in quel di Montecitorio abbian cosi tanta voglia di lavorare, altrimenti l’avrebbero già fatta.

Siamo cosi sicuri che quando arriverà questa tanto voluta normativa -voluta soprattutto da chi mi dice: io dottò vorrei pagare ma non so come!. si, come no. Questo è quello che mai pagherà. – le cose miglioreranno? Non credo, anzi prevedo aumento commissioni, bolli, cambio di paradigma sulla tassazione, favole sul perché colpire la speculazione, tassa green…

E noi?

E noi paghiamo.

Avv. Carlo Alberto Micheli

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