Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

RIMBORSO CREDITO IVA IN CASO DI CESSAZIONE ATTIVITA’

1. Introduzione rimborso credito iva

Quando un’attività imprenditoriale cessa è necessario presentare l’ultima dichiarazione annuale IVA nell’anno successivo a quello in cui l’attività è cessata per poter chiedere il rimborso dell’eventuale credito d’imposta emergente. Questo perché sarà impossibile “riportarlo in avanti” ai fini dell’utilizzo in detrazione dall’imposta dovuta nel successivo periodo in quanto l’attività non prosegue.

I soggetti passivi che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta 2020, dunque, sono tenuti alla presentazione dell’ultima dichiarazione IVA nell’anno successivo a quello in cui si è concluso l’esercizio dell’attività, quindi entro il 30 aprile 2021 (salvo proroghe). Se dal Modello IVA emerge un credito d’imposta sul valore aggiunto, la richiesta di rimborso si concretizza automaticamente compilando il quadro VX del Modello IVA/2021.

Vuoi ricevere news ed approfondimenti quotidiani a tema fiscale?

2. Quando si considera cessata l’attività

E’ la data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda a stabilire quando cessa un’attività imprenditoriale. Ma le fasi che caratterizzano tale conclusione differiscono in relazione alla natura giuridica dell’impresa stessa. Per le imprese individuali e le società di persone l’iter è più semplice, mentre per le società di capitali occorre attendere la conclusione della procedura ordinaria di liquidazione.

In linea generale si considera cessata un’attività di impresa quando sono

– liquidati i beni relativi all’attività economica esercitata;

– soddisfatti i rapporti debitori.

La conclusione di questo iter determina la chiusura del ciclo di vita dell’azienda sia dal punto di vista fiscale che amministrativo, con la conseguente chiusura della partita IVA e, nel caso in cui emerga, l’eccedenza IVA da recuperare, da richiedere nella dichiarazione annuale.

3. Credito IVA rimborsabile e compilazione del Modello IVA/2021

Al momento della compilazione della dichiarazione annuale IVA – se l’ammontare detraibile dell’imposta, aumentato delle somme versate ogni mese, è superiore a quello dell’IVA relativa alle operazioni imponibili – il soggetto passivo ha diritto di chiedere il rimborso come previsto dall’articolo 30 del DPR n. 633/1972 per cessazione dell’attività.

Normalmente il rimborso IVA compete solo se l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale è superiore a euro 2.582,28 (e in alcuni casi anche per importi inferiori), ma nel caso di cessazione dell’attività il rimborso compete senza limiti di importo.

Inoltre, sulla base dell’articolo 38-bis, comma 5 del DPR n. 633/1972, se il credito per il quale si chiede il rimborso è superiore a 30mila euro si deve presentare un’idonea garanzia, in quanto il contribuente che cessa l’attività è qualificato come soggetto “a rischio”. Ad erogare i rimborsi sono gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, considerando la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.

Modalità – La procedura di rimborso del credito IVA spettante si avvia in fase di compilazione della dichiarazione IVA, compilando il quadro VX e, precisamente, il rigo VX4. Con la trasmissione della dichiarazione IVA viene, quindi, automaticamente inviata anche l’istanza di rimborso che dovrebbe avvenire entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione.

Attenzione!! Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi del 2% annuo, con decorrenza dal 90° giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non tenendo conto del periodo che intercorre tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando supera quindici giorni. Tuttavia, tale termine non sempre viene rispettato a causa del maggior tempo necessario agli uffici competenti per i relativi controlli e le conseguenti richieste di documentazione, quali, ad esempio, le fatture attive e passive, o i registri IVA.

4. Termini di prescrizione

La prescrizione del diritto di esercitare il diritto di rimborso e quindi la decadenza del credito IVA segue il termine decennale. Per la Corte di Cassazione la domanda di rimborso del credito maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale (“RX4”), la quale configura formale esercizio del diritto, con la precisazione che – qualora si tratti di richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta risultata da cessazione dell’attività – la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello biennale di cui all’articolo 21 del D.lgs. n. 546/1992.

5. Omessa indicazione del credito IVA nel bilancio di liquidazione

Può l’omessa indicazione del credito IVA nel bilancio di liquidazione pregiudicare il diritto al rimborso?

Il rimborso del credito non è condizionato dall’esposizione dello stesso nel bilancio finale del contribuente. Per la Corte di Cassazione l’efficacia probatoria dei libri sociali, derivante dalla normativa pubblicistica, attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all’esercizio dell’impresa, mentre la contabilità IVA, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali rapporti, documenta comunque il debito fiscale, rendendone possibile il controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Richiedi una consulenza gratuita

Richiedi una consulenza gratuita a MyAccounting.it. Avrai un consulente esperto che potrà toglierti qualunque dubbio e saprà darti tutte le informazioni di cui hai bisogno per avviare la tua attività e seguirti sotto l’aspetto commerciale.

Novella Toloni

VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?
CLICCA SUL BOTTONE E RICHIEDI LA CONSULENZA GRATUITA CON UN ESPERTO MYACCOUNTING.IT!