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separazione per tradimento

Cosa fare quando il coniuge tradisce? Guida alla separazione per tradimento

Separazione in caso di tradimento:  hai scoperto che il tuo coniuge ti ha tradito ed ha un amante? Vuoi chiedere la separazione con addebito e non sai come fare? Di seguito ti spiegherò brevemente la procedura da seguire per avviare la procedura di separazione!

 

Separazione: cos’è e quali effetti comporta?

Definizione 

  • La separazione con addebito per colpa è una “sanzione” prevista dal nostro legislatore contro la violazione dei doveri familiari e coniugali di un coniuge nei confronti dell’altro. 
  • L’esigenza di disciplinare la separazione con addebito di colpa nasce dai sempre più frequenti casi nei quali l’intollerabilità della convivenza coniugale è causata dalla violazione di  uno o più doveri coniugali da parte di uno dei due coniugi.  
  • Qualora il giudice a cui si è presentato ricorso per la separazione rilevi che un coniuge abbia violato alcuni doveri matrimoniali può decidere che la separazione gli sia addebitata ai sensi dell’art. 151 del codice civile. 

Vediamo quali sono gli obblighi matrimoniali, ai sensi dell’art. 143 del codice civile: 

  • obbligo di fedeltà; 
  • assistenza morale e materiale; 
  • dovere di collaborare nell’interesse della famiglia; 
  • coabitazione.  

Gli effetti della separazione con addebito

  • Assegno di Mantenimento → Il separato con addebito perde il diritto a percepire l’assegno di mantenimento. Tuttavia resta fermo il diritto all’assegno agli alimenti ossia quello destinato a garantire il minimo indispensabile per la “mera sopravvivenza”. 
  • Eredità e Successione  Il coniuge cui viene addebitata la separazione non è più erede dell’altro coniuge. Tuttavia, se il coniuge è titolare di assegno alimentare, avrà diritto a percepire un assegno vitalizio. 
  • Pensione di Reversibilità → Il separato con addebito ha diritto ad ottenere la pensione di reversibilità solamente nel caso in cui sia titolare di un assegno alimentare (a carico del coniuge deceduto). 
  • Indennità di Anzianità e di Preavviso → Il coniuge a cui è stata addebitata la separazione ha diritto ad ottenere l’indennità di anzianità e l’indennità di preavviso per la morte del coniuge, ma solo nel caso in cui sia titolare di un assegno alimentare. L’indennità deve essere corrisposta dal datore di lavoro del coniuge deceduto. 
  • Spese Legali → Il coniuge cui viene addebitata la separazione viene condannato al pagamento di tutte le spese legali del processo: sia le proprie, che quelle dell’avvocato dell’altro coniuge. 
  • Risarcimento del danno →  eccezionalmente, quando il tradimento sia stato fatto in modo plateale tanto da ledere la dignità del coniuge (si pensi a una relazione adulterina nota nell’ambiente o tra gli amici), l’infedele deve anche risarcire il danno. 

Dunque, tra le conseguenze del tradimento non è prevista alcuna interferenza né con riferimento all’affidamento né alla collocazione dei figli.

 

In quali casi è possibile chiedere l’addebito dei costi per la separazione?

L’infedeltàconiugale, pur costituendo violazione di cui all’art. 143 c.c., non sempre giustifica una separazione con addebito. 

Il coniuge tradito, infatti, può ricorrere al giudice per chiedere la separazione con addebito nei confronti del coniuge che ha violato l’obbligo di fedeltà, ma non sempre potrà ottenere la relativa condanna. Il codice civile non specifica quali possano essere tali fatti, i quali possono essere individuati dalle tante sentenze della Cassazione in merito: 

  • Infedeltà → In caso di tradimento, il giudice dovrà verificare che l’adulterio sia stato la causa scatenante della crisi matrimoniale. Al contrario se l’adulterio è successivo alla crisi coniugale, al coniuge infedele non verrà addebitata la separazione, così come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 20256 del 19/09/2006; 
  • Inoltre, è necessario che l’infedeltà sia l’unica causa di separazione (o comunque unita ad altri comportamenti compiuti sempre dallo stesso coniuge – Sentenza Cassazione n. 9472 del 7/09/1999).  
  • La sola infedeltà coniugale non genera automaticamente l’addebito, ma deve essere stata la causa determinante della separazione (Sentenza Cassazione n. 9472 del 7/09/1999).Infatti, la violazione dell’obbligo di fedeltà è causa di addebito, ma sempre se l’infedeltà è precedente alla fine del matrimonio e non è successiva alla fine dello stesso. Secondo la Cass. civ. sez I del 21 settembre 2012, n. 16089 “l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale non può giustificare, da sola, una pronuncia di addebito della separazione, qualora una tale condotta sia successiva al verificarsi di un’accertata situazione di intollerabilità della convivenza, si’ da costituire non la causa di detta intollerabilità ma una sua conseguenza”. 
  • Quindi, l’infedeltà del coniuge giustifica una causa di separazione con addebito solo nel caso in cui il tradimento sia stato effettivamente la causa della fine del matrimonio. In altre parole il tradimento ha reso sì intollerabile la convivenza tra i coniugi, ma se il matrimonio era già finito a prescindere dal tradimento, allora l’infedeltà è considerata una conseguenza e non la causa della rottura del legame matrimoniale. 

 

  • Tentativo di tradimento → è equiparato all’infedeltà e quindi rende addebitabile la separazione (Sentenza Cassazione n. 9472 del 7/09/1999). 
  • Motivi religiosi → Quando il coniuge cerca di imporre in maniera oppressiva le proprie ideologie oppure vieta ai figli determinate attività ludiche contrarie al suo credo (Sentenza Tribunale di Napoli del 4/01/2006). 
  • Mobbing e maltrattamento → Un comportamento inadeguato verso il coniuge, fatto di eccessi, minacce, insulti oppure immotivate negazioni di aiuto materiale e spirituale sono causa di addebito della separazione. 
  • Abbandono del tetto coniugale → Se il coniuge abbandona il tetto coniugale senza giustificato motivo, l’abbandono rappresenta causa di addebito. Eccezioni: non è addebitabile la separazione per abbandono del tetto coniugale: 
  • Se il coniuge è costretto a lasciare il tetto coniugale per comportamenti dell’altro coniuge (percosse, ingiurie, ecc.), come sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4540 del 24/02/2011). 
  • Per invadenza dei suoceri→ la giurisprudenza si pone accanto al coniuge che subisce queste intrusioni “estranee” alla vita matrimoniale: non è addebitabile la separazione al coniuge che lascia il tetto coniugale a causa della petulanza della suocera o del suocero (Sentenza Cassazione n. 4540 del 24/02/2011). 
  • Per intollerabilità della suocera che vive con loro (Sentenza Cassazione n. 11064 del 28/09/1999). 

 

Affidamento dei figli: cosa accade quando il coniuge ha tradito?

separazione per tradimento figli

  • Solitamente, i figli in età scolare e finché minorenni vengono collocati presso la madre, ritenuta più incline “per natura” a prendersi cura delle loro esigenze. Ciò in base anche al principio di maternal preference affermato dalla Corte di Cassazione 
  • Di regola, il tribunale dispone l’affidamento condiviso, per cui i genitori continuano ad avere pari diritti e pari doveri sui figli, pari poteri nelle scelte fondamentali sulla crescita, sull’educazione e sull’istruzione. L’affidamento esclusivo è visto come extrema ratio, ossia riservato ai soli casi eccezionali in cui uno dei due genitori non sia in grado di gestire il minore.  
  • Quanto invece alla residenza questa viene di norma fissata presso la madre, salvo che il figlio, che abbia compiuto 12 anni, abbia manifestato la volontà di trasferirsi presso il padre. 
  • C’è quindi una preferenza di genere, secondo alcune sentenze, dovuta al ruolo che, a partire dal parto fino alla maggiore età dei figli, la madre riveste nella gestione della famiglia. 
  • Il coniuge infedele può essere un ottimo genitore, salvo risultino fatti ulteriori che portino a ritenere sussistente un’incapacità a gestire la prole: 
  • La moglie a cui sia stata addebitata la separazione per infedeltà coniugale non perde il diritto di ottenere la collocazione dei minori, né quello di avere l’affidamento condiviso dei figli. 
  • La moglie che sia stata tradita non potrà chiedere l’affidamento esclusivo dei figli adducendo come motivo di tale richiesta il fatto che l’uomo sia stato un pessimo marito. Tale è l’orientamento del tribunale di Milano e della Cassazione secondo cui: “La condotta antidoverosa del coniuge, cui va riferito l’addebito della separazione, non contrasta in alcun modo con la collocazione del minore presso lo stesso, tenuto conto che la violazione dei doveri del matrimonio (nella specie, per condotte aggressive, irrispettose ed infedeli della moglie verso il marito) può non tradursi anche in un pregiudizio per l’interesse del minore, non nuocendo al suo corretto sviluppo psico-fisico, né compromettendo il suo rapporto con il genitore”. 
  • Il marito che abbia avuto una relazione sentimentale con un’altra donna durante la convivenza coniugale, può  vedersi addebitata la separazione, mnon perde il diritto di visita dei figli minori anche in presenza della nuova compagna. 

 

Separazione e tradimento: come procedere quindi?

Il procedimento per l’addebito in capo all’altro coniuge: vediamo i vari step da fare: 

  • Ricorso da parte del coniuge che si ritiene ferito al tribunale del luogo dove avevano l’ultima residenza comune i due coniugi; in mancanza il tribunale competente è quello del coniuge convenuto. 

Il ricorso deve indicare: 

  • i fatti su cui si fonda la domanda,  
  • la presenza o meno di figli 
  • le dichiarazioni dei redditi (o i CUD) degli ultimi tre anni. 
  • Iconiuge non abbiente, può presentare domanda di ammissione al gratuito patrocinio all’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale Civile per trovare un legale che lo assista nella tutela dei suoi diritti. 
  • Il tribunale se accoglie il ricorso, fissa la data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale.  
  • In questa fase il coniuge convenuto può depositare la sua memoria difensiva.  
  • Il giorno della comparizione il Presidente tenta la conciliazione dei coniugi. 
  • Se va a buon fine, i coniugi tornano insieme e il processo si conclude. 
  • Se invece non si giunge ad alcuna conciliazione, il Presidente nomina un giudice istruttore e fissa una data di comparizione dinanzi a quest’ultimo. 

Inizia quindi un processo ordinario: 

  • si potranno fornire prove necessarie a sostegno dei fatti contestati, depositare memorie difensive, ecc.  
  • Il giudice, nell’interesse delle parti e degli eventuali figli può avvalersi di una sentenza provvisoria in cui sancire le condizioni di separazione non definitive.  
  • Il processo termina con la sentenza di separazione, la quale può essere impugnata con le modalità previste per una sentenza ordinaria. 

Secondo la Corte di Cassazione “per l’addebitabilità della separazione, l’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve essere effettuata con una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di tutti e due i coniugi, non potendo il comportamento dell’uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell’altro. Infatti, solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto, nel verificarsi della crisi matrimoniale.” (Cass. n. 14162/2001) ed ulteriormente: “il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione” (Cass. n. 279/2000). 

Secondo la Suprema Corte il giudice di merito deve: 

  • effettuare una valutazione comparativa tra i comportamenti di entrambi i coniugi; 
  • verificare la sussistenza di un nesso causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza. 

 

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