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SMART MONEY: CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI FRUIZIONE

1. Introduzione

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha finalmente pubblicato il decreto avente ad oggetto gli interventi agevolativi, già previsti dal “decreto Rilancio”, in favore delle start-up innovative.
La misura, chiamata Smart Money, regola le modalità di fruizione di ben 9,5 milioni di euro, erogati sotto forma di contributi a fondo perduto e spendibili per l’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati.
L’obiettivo del decreto è quello di sostenere le spese relative alla realizzazione di piani e attività di sviluppo, nonché di favorire gli investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative.

Vediamo le principali caratteristiche.

2. I destinatari del beneficio Smart Money

Il 14 dicembre 2020 è la data della definitiva pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del decreto disciplinante la misura Smart Money in favore delle start-up innovative.
Un provvedimento che, finalmente, permette di avere nero su bianco tutte le agevolazioni ed i benefici concessi alle start-up, in funzione dei servizi erogati dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione (incubatori certificati e acceleratori, innovation hub, organismi di ricerca, business angels ed altri investitori qualificati.).

I destinatari dell’agevolazione sono le start-up innovative:

  • classificabili come piccole imprese,
  • regolarmente costituite da meno di 24 mesi e iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese,
  • stanti nella fase di “avvio imprenditoriale”, ossia di sperimentazione dell’idea d’impresa o di creazione della combinazione product/market fit,
  • con sede legale e operativa nel territorio nazionale,
  • che hanno restituito agevolazioni godute, per le quali il Ministero dello Sviluppo Economico aveva disposto un ordine di recupero,
  • non in liquidazione volontaria, né sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o soggette a sanzione interdittiva.

Attenzione: i benefici possono essere riconosciuti non solo alle start-up innovative già costituite ma anche alle persone fisiche intenzionate a costituirne una – purché la domanda di iscrizione venga inoltrata al Registro delle Imprese entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

3. I progetti e i piani di attività ammessi dal decreto

I progetti di sviluppo, per essere ammessi al beneficio Smart Money, devono possedere determinate caratteristiche, ovvero:

  • basarsi su una soluzione innovativa da proporre al mercato – una soluzione che renda il progetto scalabile,
  • godere dell’impegno diretto dei soci dell’impresa proponente o di un team, aventi adeguate capacità tecniche e gestionali,
  • essere finalizzati a realizzare il prototipo o la prima applicazione industriale di un prodotto o di un servizio, allo scopo di acquisire feedback da potenziali clienti o investitori.

3.1 I piani di attività

Accanto ai progetti di sviluppo, l’art. 12 del decreto annovera ai cd. piani di attività: “Sono ammissibili alle agevolazioni […] i piani di attività, aventi una durata non inferiore a dodici mesi, che prevedono l’acquisizione di servizi finalizzati ad accelerare e facilitare la realizzazione del progetto di sviluppo […]”
Tali piani dovranno rigorosamente riguardare i seguenti ambiti:

  • consulenza organizzativa, operativa e strategica finalizzata allo sviluppo e all’implementazione del progetto,
  • gestione della proprietà intellettuale,
  • supporto nell’autovalutazione della maturità digitale,
  • sviluppo e scouting di tecnologie,
  • prototipazione funzionale e strutturale,
  • lavori preparatori per campagne di crowdfunding,
  • messa a disposizione dello spazio fisico e dei relativi servizi accessori di connessione e networking, quando necessari per lo svolgimento delle attività progettuali.

Ogni start-up innovativa può presentare una sola domanda di agevolazione, avente ad oggetto uno o più investimenti nel capitale di rischio, attuati da uno o più attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitato.

4. Gli investimenti nel capitale di rischio

Il decreto sostiene, inoltre, l’investimento nel capitale di rischio sotto forma di investimento in equity.
Attenzione: l’investimento in equity deve possedere le seguenti caratteristiche:

  • essere attuato dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione (incubatori certificati e acceleratori, innovation hub, organismi di ricerca, business angels ed altri investitori qualificati),
  • avere un importo non inferiore a 10.000 €,
  • essere attuato in sede di costituzione della start-up innovativa o successivamente alla sua costituzione – ma entro e non oltre i 24 mesi,
  • essere detenuto per un periodo non inferiore a 18 mesi,
  • non essere attuato tramite piattaforme internet di equity crowdfunding.
  • non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up innovativa, anche per effetto della conversione di strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti.

5. Tempistiche di presentazione delle domande

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa.
Ad oggi, restiamo in attesa che Invitalia, gestore dello strumento, definisca modalità e termini di apertura dello sportello per la presentazione delle domande.

Dott.ssa Adriana Valentino

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