SPESE VETERINARIE: AUMENTA IL LIMITE DI DETRAIBILITÀ
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
1. Introduzione
Con la Legge di Bilancio 2021 vi è stato un aumento del tetto massimo per le detrazioni delle spese veterinarie sostenute in favore degli animali domestici.
Se già lo scorso anno la soglia massima di spesa detraibile era stata portata da 387,34 € a 500 €, con la manovra 2021 l’aumento è stato ulteriore: si passa da 500 a 550 €, con una detrazione del 19% per la parte di spesa che supera i 129,11 € di franchigia.
Vediamo nel dettaglio tutte le novità!
2. Limiti e percentuali di detraibilità
L’aumento delle spese veterinarie detraibili fa parte di una serie di bonus pensati per i cittadini italiani; un aumento non altissimo, certo, ma che i contribuenti, amanti degli animali, apprezzeranno tanto.
È importante sapere, però, che già la scorsa manovra fiscale aveva elevato il tetto massimo per la detrazione – da 387,34 € a 500 € -; ed ora, un altro piccolo passo: da 500 a 550€.
Attenzione!
La detrazione del 19% scatta in dichiarazione dei redditi, ed è applicabile nel momento in cui si eccede la franchigia di 129,11 €.
Inoltre, è bene precisare che le modifiche relative all’aumento delle spese veterinarie detraibili sono state introdotte dalla nuova Legge di Bilancio 2021 e, pertanto, riguarderanno le sole spese sostenute nell’anno 2021.
Di conseguenza, i contribuenti potranno beneficiarne solo con la dichiarazione dei redditi del 2022 (relativa all’anno di imposta 2021).
3. Detrazione per spese tracciabili
I costi sostenuti per spese sanitarie e veterinarie sono soggetti a rimborso Irpef del 19%, ma solo se effettuati con mezzi di pagamento tracciabili.
La scorsa Legge di Bilancio aveva già introdotto l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti. Difatti, a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2021, riguardante redditi e spese imputate al 2020, è possibile effettuare la detrazione del 19% solo per le spese “tracciabili”, cioè pagate con carte di credito, bancomat, bonifici bancari o postali e assegni. L’utilizzo dei contanti sarà sempre possibile, ma il contribuente perderà il diritto alle detrazioni Irpef.
Attenzione, vi sono due importati eccezioni!
Come riportato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 16 ottobre 2020, l’obbligo di pagamento con carta o bancomat non può applicarsi alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per:
- l’acquisto di medicinali e dispositivi medici,
- prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate con il SSN.
4. Chi è legittimato a godere del beneficio fiscale?
La normativa vigente specifica che la spesa potrà essere portata in detrazione solo da parte di coloro che detengono legalmente l’animale, a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
Come dimostrare tale requisito?
Attraverso l’esibizione:
- di una documentazione rilasciata dalla ASL o dal medico veterinario al momento dell’iscrizione dell’animale domestico all’apposita anagrafe,
o, in alternativa,
- del cosiddetto pet passport europeo.
Inoltre, è bene tenere in considerazione che l’agevolazione spetta solo a chi ha sostenuto la spesa, quindi non è detraibile l’onere corrisposto da un familiare fiscalmente a carico.
Tutti gli animali sono “da compagnia”?
Va detto che non tutti gli animali possono essere considerati da compagnia.
Nello specifico, come chiarito nel DM n. 289 del 2001, non sarà possibile portare in detrazione le spese veterinarie sostenute per la cura di animali:
- destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare,
- allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole,
- utilizzati per attività illecite.
È bene precisare, infine, che non tutte le spese sostenute a favore dell’animale domestico sono inseribili nel dichiarativo.
Difatti, sono detraibili le spese sostenuto per:
- prestazioni professionali rese dal medico veterinario,
- acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario e definiti dal D.Lgs. n. 193 del 2006,
- analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.
Diversamente, non rientrano nelle spese inseribili nel dichiarativo i prodotti appartenenti all’area alimentare – compresi i mangimi destinati a specifici animali da compagnia, anche se prescritti dal medico veterinario.
Dott.ssa Adriana Valentino