COSA SI RISCHIA AD USCIRE DI CASA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS?
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
A seguito del DPCM del 9 marzo 2020, meglio noto come #iorestoacasa, le misure anti-Covid19 dettate dal precedente DPCM dell’8 marzo 2020 – che riguardavano la regione Lombardia, le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia – sono state estese a tutto il territorio nazionale. In particolare, l’art. 1 del DPCM 9 marzo 2020 ha statuito che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”.
In virtù di ciò, viene meno la distinzione tra zone rosse e zone arancioni: tutta Italia è considerata zona rossa. Non è più “solo” un virus locale, bensì pandemia nazionale e mondiale.
In questo articolo ci occuperemo delle limitazioni agli spostamenti dei cittadini e delle conseguenze della violazione di tali restrizioni.
Quali sono le limitazioni agli spostamenti?
Gli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori potranno avvenire solo se motivati da:
- esigenze lavorative;
- situazioni di necessità;
- motivi di salute;
- rientro presso il proprio domicilio, residenza o abitazione.
Il tutto dovrà essere attestato mediante apposito modulo di auto-dichiarazione che potrà essere sia precompilato a casa, sia reso anche in sede di eventuale controllo dalle forze di polizia.
Per chi ha esigenze familiari che si ripetono ogni giorno oppure a scadenze fisse è possibile indicare la frequenza degli spostamenti senza la necessità di utilizzare più moduli.
Diverso è invece il caso delle persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus per le quali sussiste il divieto assoluto di spostamento, che non ammette eccezioni.
I cittadini che intendono spostarsi, infatti, devono autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1, lettera c, del decreto dell’8 marzo 2020 che prescrive il “divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”.
Quali sono le sanzioni che possono scaturire a seguito dei controlli?
Le sanzioni si distinguono in base alla condotta tenuta dalla persona “auto-dichiarante”:
- Inosservanza del provvedimento di un’autorità: Se i cittadini venissero colti a spasso per “futili motivi” ovvero per motivi non rientranti in quelli presenti nel modulo → si applica l’ 650 c.p. per il quale è prevista la pena dell’arresto fino a 3 mesi o ammenda fino 206 euro”;
- Delitti colposi contro la salute pubblica: Se le persone risultate positive al virus o in quarantena obbligata venissero sorprese fuori casa, potrebbero incorrere nel reato di cui all’ 452 c.p., che punisce una serie di condotte, commesse con colpa – ossia con imperizia, imprudenza o negligenza – in grado di attentare alla salute pubblica, per le quali è previsto l’arresto in flagranza, il fermo di indiziato di delitto ed l’applicazione di misure cautelari personali.
In particolare l’art. 452 c.p. prevede che “Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito: 1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte; 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo; 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione. Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto”.
La suddetta disposizione richiama l’art. 438 c.p., che disciplina il cagionamento di un’epidemia: “Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo”. È la fattispecie delittuosa più grave, per la quale è previsto l’obbligo di arresto in flagranza e l’applicazione di misure cautelari personali, nonché la pena dell’ergastolo.
Attenzione !!! Sono due previsioni diverse: nell’art. 452 c.p. → l’azione del reo è prevista a titolo di colpa. Pertanto la condotta del reo è punibile indipendentemente dalla creazione di un pericolo concreto per la salute pubblica.
Nell’art. 438 c.p. → l’azione del reo volta a provocare l’epidemia viene compiuta, volontariamente – in termini giuridici con dolo ed è per questo che viene punito con pene più severe.
- Dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale → riguarda i cittadini che consegnino auto-dichiarazioni mendaci, cioè non veritiere al momento del controllo da parte dell’operatore di Polizia ad un eventuale posto di blocco.
Tale reato è previsto sia dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, che richiama i reati di falso, anche commessi ai danni di pubblici ufficiali, e la loro punibilità ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, sia dall’art. 495 c.p., secondo cui: “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico. La reclusione non è inferiore ad un anno: 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all’Autorità giudiziaria, ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome. La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci”. Quali sono i deterrenti in questo caso?
- la pena massima
- la possibilità di trarre in arresto il falso dichiarante, ove colto in flagranza
- la possibilità di applicare le misure cautelari personali.
Chi è l’incaricato del controllo?
Il prefetto monitorerà l’attuazione delle misure previste in capo alle varie amministrazioni locali, al fine di uniformare gli interventi per contrastare l’epidemia sul resto del territorio nazionale.